Consorzio di bonifica: tassa sulle grondaie illegittima in 5 punti

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Il contributo del consorzio di bonifica: quando la tassa non è giustificata (allegata istanza di autotutela)

Nel cuore dell’Abruzzo si riaccende il dibattito sul sistema di contribuzione del Consorzio Aterno-Sagittario, in particolare per quanto riguarda l’annualità 2025. Numerosi cittadini, in particolare della Valle Peligna, si sono ritrovati a fare i conti con avvisi di pagamento per quote consortili che, per molti, risultano quanto meno discutibili. Ma cosa rende queste richieste tanto controverse?


⚖️ Contributo Generale di Bonifica: le ragioni della contestazione

📌 Immobile non incluso nel perimetro di contribuenza

Il primo punto critico riguarda la mancata inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza stabilito dal Piano di Classifica del Consorzio. Secondo l’art. 12 della L.R. 36/2019, il contributo può essere richiesto solo se il bene è incluso formalmente in tale perimetro.

📌 Nessun beneficio fondiario effettivo

Come stabilito dall’art. 860 c.c. e dal R.D. 215/1933, è necessario che l’immobile tragga un beneficio diretto, specifico e dimostrabile dalle attività del Consorzio. La giurisprudenza della Cassazione (tra cui Cass. Ord. n. 26647/2022) ha ribadito che il beneficio non può essere generico né teorico.

La presenza di fogne pubbliche già attive, gestite da enti come la S.A.C.A. S.p.A., è un elemento che esclude il beneficio derivante dalla rete consortile, e dunque rende illegittimo il tributo richiesto.

consorzio di bonifica

📌 Le delibere contestate del Consorzio

Due delibere adottate nel marzo 2025 (n. 10 e n. 11) sono al centro della critica:

  • Introduzione di un “contributo di solidarietà” a carico solo di alcuni territori;
  • Assoggettamento esclusivo degli immobili extra agricoli della Valle Peligna;
  • Criteri arbitrari di ripartizione dei costi, in contrasto con lo statuto consortile.

Vi è una disparità di trattamento tra territori e l’adozione di criteri di calcolo non coerenti con il Piano di Classificazione.

🗂️ Il “Contributo Gestione Attività Catasto Consortile”: perché è nullo

Il secondo addebito riguarda i 10 euro richiesti per la gestione del catasto consortile. Secondo le FAQ ufficiali del Consorzio, esso si limita a recepire dati dall’Agenzia delle Entrate. Non si tratta, quindi, di una vera attività gestionale autonoma.

Anche ipotizzando l’esistenza di un catasto consortile interno, la richiesta di pagamento fisso e non proporzionato è in contrasto con quanto previsto dall’art. 62 dello Statuto e dall’art. 109 del R.D. 368/1904.

Inoltre, la mancanza di una voce di uscita nel bilancio per tale servizio fa presumere che i costi siano già inclusi nelle spese generali del personale.

Un paradosso contabile: il catasto rende più del tributo?

Tra i numeri emersi dai documenti consortili c’è un dato sconcertante: nel 2025, il Contributo per la Gestione del Catasto Consortile dovrebbe fruttare oltre 119.000 euro, contro gli 83.000 euro derivanti dal contributo di bonifica vero e proprio. Un paradosso che mette in discussione non solo la legittimità ma anche la sostenibilità logica del sistema di riscossione.


Un sistema da rivedere nel consorzio di bonifica

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Alla luce di tutto ciò, il sistema di contribuzione del Consorzio Aterno-Sagittario richiede trasparenza, equità e un ripensamento strutturale. Il rischio è quello di imporre oneri non giustificati a cittadini e proprietari che non traggono alcun beneficio reale dalle opere consortili.

Serve una revisione profonda dei criteri di inclusione, della definizione di beneficio fondiario e della modalità di ripartizione dei costi. Perché il principio dovrebbe essere chiaro: chi non trae vantaggio, non deve pagare.

Istanza di autotutela

Ogni contribuente può contestare la legittimità della pretesa, innanzi tutto inviando un’istanza di autotutela per richiedere l’annullamento dell’avviso di pagamento relativo al contributo consortile.

A tale scopo, puoi scaricare l’istanza di autotutela, predisposta dall’avvocato Luciano Angelone, compilarla nella parte riferita ai tuoi dati personali, all’avviso di pagamento ricevuto e agli importi richiesti, ed inviarla al Consorzio di Bonifica Aterno – Sagittario, alla casella di posta elettronica certificata areatecnicacbaternosagittario@pec.it


🔗 Fonti e riferimenti:

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